Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Eccedenze compensabili - Compensazione c.d. "verticale" - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di IVA, la compensazione c.d.” verticale”, di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applica ai soli crediti relativi alla medesima imposta ed è consentita mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative al solo anno successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13425 del 28/04/2022 (Rv. 664519 - 01)
Corte
Cassazione
13425
2022