Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - ammortamenti - beni materiali - Deducibilità del costo residuo non ammortizzato - Eliminazione del bene - Nozione - Eventi materiali - Rilevanza.
In tema di ammortamento di beni materiali, l'eliminazione del bene, di cui all'art. 102, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini della deduzione del relativo costo residuo non ammortizzato, va intesa esclusivamente in relazione a eventi materiali, quali la perdita, distruzione o obsolescenza, e non invece a negozi giuridici traslativi della relativa proprietà.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13099 del 27/04/2022 (Rv. 664587 - 01)
Corte
Cassazione
13099
2022