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Beni sottoposti a condizione sospensiva – Cass. n. 13011/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposte ipotecarie - base imponibile - in genere - Imposta di registro - Imposta ipotecaria e catastale - Base imponibile - Determinazione - Beni sottoposti a condizione sospensiva - Avveramento della condizione progressiva - Tassabilità - Criteri.

 

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria e catastale di un atto sottoposto a condizione sospensiva, ove la condizione riguardi più beni e l'atto inizi a spiegare i propri effetti in modo parziale, in dipendenza della circostanza che le parti hanno prefigurato un avveramento della condizione in modo progressivo, le pertinenti imposte vanno applicate in misura proporzionale, in relazione a ciascuna ipotesi di avveramento successivo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13011 del 26/04/2022 (Rv. 664586 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1360   

 

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Cassazione

13011

2022