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Percentuale di ricarico usata da contribuente in un diverso periodo di imposta – Cass. n. 11717/2022

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - in genere - Accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Percentuale di ricarico usata da contribuente in un diverso periodo di imposta - Valore presuntivo - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.

 

In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte, atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale, al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11717 del 12/04/2022 (Rv. 664491 - 01)

 

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Cassazione

11717

2022