Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposte ipotecarie - base imponibile - in genere - Imposta ipotecaria e catastale - Base imponibile - Determinazione - Coincidenza con il valore assegnato ai fini dell'imposta di registro – Esclusione - Ragioni.
Ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, in applicazione del criterio di cui al combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11474 del 08/04/2022 (Rv. 664352 - 01)
Corte
Cassazione
11474
2022