Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Avviso di liquidazione - Motivazione "per relationem" ad atto non allegato ma agevolmente conoscibile dal contribuente - Sufficienza - Condizioni.
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022 (Rv. 664341 - 01)
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Cassazione
11283
2022