Destinazione di beni all'esportazione – Cass. n. 11112/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi - Esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di non imponibilità - Destinazione di beni all'esportazione - Prova - Contenuto - Documenti di origine "privata" - Inidoneità.
In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di esenzione d’IVA, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, ai sensi dell'art. 346 del d.P.R. n. 43 del 1973, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, purché risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11112 del 06/04/2022 (Rv. 664288 - 01)