Soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione – Cass. n. 10878/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere - Verifica fiscale IVA - Principio di parità delle armi e del diritto di difesa - Soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione - Società semplice agricola - Modalità di presentazione presso l'Ufficio del registro delle imprese - Legittimità - Ragioni.
In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex artt. 41 CDFUE e 6 della l. n. 212 del 2000, dal momento che la società semplice agricola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", anche presso l'ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 558 del 1999, l'Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l'identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, ed a cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10878 del 05/04/2022 (Rv. 664284 - 01)