Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" – Cass. n. 10562/2022
Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Alienazione dell'immobile nel quinquennio - Mantenimento del beneficio - Acquisto entro l'anno di altro immobile da adibirsi ad abitazione principale - Necessità - Preliminare di vendita - Sufficienza - Esclusione.
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, il contribuente che abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, è tenuto a comprare, entro un anno dall'alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per "acquisto", ai sensi dell'art. 1, nota II bis, comma 4, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10562 del 01/04/2022 (Rv. 664233 - 01)