Immobile adibito ad esercizio del culto – Cass. n. 16645/2022
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Immobile adibito ad esercizio del culto - Esenzione - Presupposti - Riconoscimento della confessione religiosa da parte dello Stato - Necessità - Esclusione - Accertamento da parte del giudice - Criteri.
In materia di imposta sui rifiuti (TARI e TARSU), i Comuni, in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, possono prevedere che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti dal pagamento di imposta e come tali indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo; ai fini del godimento del beneficio fiscale, risulta poi irrilevante che la confessione religiosa non abbia stipulato le intese di cui all'art. 8, comma 3, Cost., potendo il giudice riconoscere la sua esistenza sulla base di indici presuntivi quali, esemplificativamente, il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1159 del 1929, o la circostanza che sia in fase di perfezionamento l'intesa di cui all'art. 8 Cost., oppure operare detto accertamento tramite l'esame dello statuto, che ne esprima chiaramente i caratteri.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16645 del 23/05/2022 (Rv. 664858 - 01)