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Giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per benefici fiscali conseguenti ad eventi calamitosi – Cass. n. 16289/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Giudizio di ottemperanza - Giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per benefici fiscali conseguenti ad eventi calamitosi - Disponibilità dei fondi stanziati ex art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 - Accertamento - Necessità - Ipotesi di incapienza - Attivazione delle procedure particolari di contabilità pubblica - Necessità - Ordine di pagamento in conto sospeso - Ammissibilità - Fondamento.

 

Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta ", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16289 del 19/05/2022 (Rv. 664728 - 01)

 

Corte

Cassazione

16289

2022