Informative di amministrazioni estere riguardo ad indagini svolte nel proprio territorio – Cass. n. 15666/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - Art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rettifica della dichiarazione - Informative di amministrazioni estere riguardo ad indagini svolte nel proprio territorio - Utilizzabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di rettifica della dichiarazione IVA, tra gli "altri atti o documenti" in possesso dell'amministrazione, sui quali può fondarsi l'accertamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, rientrano anche le informative di amministrazioni estere riguardo ad indagini che, per essere svolte in territorio estero in materia di imposte armonizzate, non potrebbero essere compiute dall'Amministrazione italiana, derivando l'efficacia probatoria di tali fonti dal sistema stesso dell'IVA, quale imposta armonizzata, secondo l'art. 65 del citato d.P.R. n. 633 e l'art. 55 del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, oltre che dalla normativa unionale e internazionale di riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15666 del 17/05/2022 (Rv. 664718 - 01)