Esenzione a favore di soggetti portatori di handicap fisico o psichico – Cass. n. 14355/2022
Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - agevolazioni e riduzioni - Esenzione a favore di soggetti portatori di handicap fisico o psichico - Art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000 - Condizioni - Art. 3 della l. n. 104 del 1992 - Rilevanza - Esclusione.
In tema di tassa automobilistica, il presupposto dell'agevolazione di cui all'art.30, comma 7, della l. n. 388 del 2000, prevista in favore dei soggetti portatori di handicap fisico o psichico, è l'accertamento in concreto della "grave limitazione della capacità di deambulazione", anche in assenza del requisito dell'adattamento del veicolo, non assumendo, invece, rilevanza la ricorrenza della connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. 3 della l. n. 104 del 1992, la cui nozione, non richiamata dall'art.30 citato, viene riferita non alla deambulazione in sé, ma alla valutazione globale dell'autonomia della persona disabile ed alla necessità di un'assistenza individuale e relazionale di tipo permanente.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14355 del 05/05/2022 (Rv. 664595 - 01)