Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - interpretazione degli atti - Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Natura antielusiva - Esclusione - Conseguenze - Contradditorio endoprocedimentale - Necessità - Esclusione.
In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017, detta una regola interpretativa e non antielusiva, di talché l'avviso di liquidazione emesso in applicazione di tale disposizione non soggiace all'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13835 del 03/05/2022 (Rv. 664651 - 01)
Corte
Cassazione
13835
2022