Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - Operazioni con società infra-gruppo - Opzione per il cd. consolidato mondiale - Artt. 130 e 131 TUIR - "Transfer pricing" - Rapporti - Interferenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di operazioni con società infra-gruppo, le discipline del "transfer pricing" e del consolidato mondiale - rispettivamente previste dall'art. 110, comma 7, in relazione all'art. 9, comma 3, e dall'art. 130 e ss. del TUIR - sono distinte ed autonome, sicché esse non interferiscono reciprocamente e vanno separatamente applicate, essendo gli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo delimitati dalla specifica previsione di cui all'art. 131 dello stesso TUIR.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13718 del 02/05/2022 (Rv. 664650 - 01)
Corte
Cassazione
13718
2022