Skip to main content

Accertamenti mediante studi di settore – Cass. n. 20608/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - valutazione della base imponibile - accertamento induttivo o sintetico - Accertamenti mediante studi di settore - Avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007 - Grave incongruenza - Necessità - Fondamento.

 

In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006, in quanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo attesa l'abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera dell'art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l'estensione della tipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adottata.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 20608 del 27/06/2022 (Rv. 665064 - 01)

 

Corte

Cassazione

20608

2022