Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata – Cass. n. 19722/2022
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni - in genere - Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Spese - Deducibilità - Disciplina applicabile - Contrasto con l'art. 25 della Convenzione Italia -Svizzera contro le doppie imposizioni - Esclusione.
Salvo prova contraria, in materia di indeducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, l'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", non è in contrasto con l'art. 25, par. 3, della Convenzione Italia- Svizzera contro le doppie imposizioni, interpretato secondo il principio generale di buona fede, di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ed in conformità al Commentario OCSE al relativo modello convenzionale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 19722 del 17/06/2022 (Rv. 664939 - 01)