Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ici - Impugnazione della rendita catastale - Accoglimento - Rendita determinata in via giudiziale - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze.
In tema imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022 (Rv. 664932 - 01)
Corte
Cassazione
18637
2022