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Pagamento di un importo pari al valore della controversia – Cass. n. 18001/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Pagamento di un importo pari al valore della controversia - Accertamento del valore in giudizio afferente a coobbligati solidali - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

 

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, l'importo dovuto dal contribuente deve essere commisurato all'entità del tributo liquidato secondo le risultanze della decisione resa nel giudizio (di primo o secondo grado) avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto impositivo, non potendo farsi riferimento a tale scopo al tributo liquidato in relazione al valore imponibile accertato dal giudice tributario in procedimento vertente con altri contribuenti, ancorché coobbligati in solido con l'istante, a prescindere dalla possibilità per quest'ultimo di invocarne il giudicato ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., per la caducazione o riduzione della pretese impositiva.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 18001 del 06/06/2022 (Rv. 664929 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306

 

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Cassazione

18001

2022