Stretta connessione tra due o più prestazioni fornite dal soggetto passivo – Cass. n. 25485/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni - Prestazioni formalmente distinte - Configurabilità di un'unica prestazione - Condizioni - Stretta connessione tra due o più prestazioni fornite dal soggetto passivo - Ricorrenza nel caso di prestazioni principali ed accessorie - Fattispecie.
In tema di IVA, conformemente alla giurisprudenza unionale, più prestazioni formalmente distinte che potrebbero essere fornite separatamente e dare luogo distintamente a imposizione o esenzione, devono essere considerate come operazione unitaria qualora due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo siano strettamente connessi al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile; ciò si verifica nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre altre prestazioni accessorie, non avendo per la clientela un fine a sé stante, ma rappresentando un mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il carattere unitario della prestazione principale di vendita dei veicoli e di quella volta a procacciare il finanziamento agli acquirenti, in vista dell'accesso del cliente a migliori condizioni di acquisto).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25485 del 30/08/2022 (Rv. 665616 - 01)