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Terreno circostante il fabbricato non soggetto al beneficio – Cass. n. 25489/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Compravendita immobiliare soggetta ad IVA - Agevolazione "prima casa" ex art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 - Terreno circostante il fabbricato non soggetto al beneficio - Calcolo della superficie utile complessiva ex art. 5 d.m. n. 1072 del 1969 - Computabilità - Condizioni - Pertinenzialità accertata dal giudice di merito.

 

In materia di compravendita soggetta ad IVA, il terreno circostante il fabbricato, per il quale il contribuente abbia invocato l'agevolazione cd. "prima casa", ai sensi dell'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, con applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 4%, in relazione al n. 21 della tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014), ancorché l'acquisto dello stesso sia soggetto ad un differente trattamento fiscale, non usufruendo del beneficio invocato per il fabbricato, deve essere considerato, comunque, come parte integrante dell'"area scoperta" pertinenziale, ai fini del calcolo della superficie utile complessiva, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 1072 del 1969, qualora il giudice di merito ne accerti la destinazione, in quanto giardino, a durevole servizio del fabbricato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25489 del 30/08/2022 (Rv. 665743 - 01)

 

Corte

Cassazione

25489

2022