Deducibilità di costi ed oneri – Cass. n. 24880/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Costi e oneri deducibili - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione - Prova - Onere a carico del contribuente - Oggetto - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'indeducibilità dei costi legati al leasing di una imbarcazione da diporto, stante l'uso strettamente personale della imbarcazione da parte dell’amministratore e l’entità sproporzionata del costo rispetto ai ricavi o all'oggetto prevalentemente immobiliare dell’impresa).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24880 del 18/08/2022 (Rv. 665495 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697