Cessazione della materia del contendere in assenza del pagamento – Cass. n. 24715/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Conciliazione giudiziale - Carattere novativo - Esclusione - Fondamento - Cessazione della materia del contendere in assenza del pagamento - Esclusione - Rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento - Necessità.
In tema di processo tributario, la conciliazione giudiziale, non avendo efficacia novativa, è inidonea, di per sé sola, ad estinguere il rapporto giuridico tributario sostanziale, poiché il momento in cui si perfeziona è quello del versamento completo o, nel caso di rateizzazione dell'adempimento, del versamento della prima rata, accompagnato da idonea garanzia del pagamento del debito residuo; sicché, in assenza del pagamento dell'obbligazione conciliata, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 2, n. 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma va disposto il rinvio dell'udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per l'adempimento, al fine della verifica dei presupposti per la relativa declaratoria.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24715 del 11/08/2022 (Rv. 665491 - 02)