Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - in genere - Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha accolto in parte il ricorso del contribuente, escludendo la decadenza solo per IVA e IRES, atteso il raddoppio dei termini derivante dalla contestazione di alcuni dei menzionati reati, contenuta nell'avviso di accertamento, e non anche per l'IRAP, le cui violazioni non erano presidiate da sanzioni penali).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24576 del 09/08/2022 (Rv. 665797 - 01)
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Cassazione
24576
2022