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Esistenza di beni al momento della cessazione di attività di impresa – Cass. n. 25593/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - presunzioni di cessione e di acquisti - Esistenza di beni al momento della cessazione di attività di impresa - Presunzione di cessione - Sussistenza - Prova contraria - Onere a carico del contribuente.

 

In tema di IVA, qualora al momento della cessazione dell’attività di impresa non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione di beni risultanti nella disponibilità della medesima, in quanto esposti nelle scritture contabili, può presumersi la cessione dei medesimi ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25593 del 31/08/2022 (Rv. 665508 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

25593

2022