Riscossione della tassa di circolazione – Cass. n. 24595/2022
Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - pagamento - in genere - Riscossione della tassa di circolazione - Termine di prescrizione triennale - Disciplina ex art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Criteri - Fattispecie.
La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato non prescritto il credito tributario, in relazione al quale l'avviso di accertamento era stato notificato il 12 agosto 2014 e l'ingiunzione di pagamento prima della scadenza del termine di prescrizione triennale, individuato nel 31 dicembre 2017).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24595 del 10/08/2022 (Rv. 665501 - 01)