Immobile utilizzato da una Fondazione in regime di convenzione con il SSN – Cass. n. 24044/2022
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 Ici - Agevolazione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Svolgimento di attività sanitaria - Immobile utilizzato da una Fondazione in regime di convenzione con il SSN - Condizioni per usufruire del beneficio - Fattispecie.
In materia di ICI, per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una Fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribuente dimostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attività con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l’eventuale natura economica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva desunto l'oggettiva non commerciabilità dell'attività sanitaria da elementi irrilevanti, quali l'erogazione di prestazioni sanitarie, remunerate attraverso un regime tariffario imposto dalle Regioni, in regime di convenzione con il S.S.N., e l'assenza di finalità lucrative dalla natura di O.N.L.U.S della Fondazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24044 del 03/08/2022 (Rv. 665500 - 01)