Emendabilità della dichiarazione d'imposta – Cass. n. 35133/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Emendabilità della dichiarazione d'imposta - Applicabilità alle sole dichiarazioni di scienza - Dichiarazioni aventi carattere negoziale - Inoperatività del suddetto principio - Limiti - Conseguenze in tema di credito d'imposta per anticipi dell'imposizione sul TFR.
Il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.; pertanto, nel caso di credito d'imposta concesso al datore di lavoro per anticipi dell'imposizione sul TFR (art. 3, commi 211 - 213, della l. n. 662 del 1996), l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero l'omessa compilazione dei relativi quadri non consente di beneficiare della compensazione per l'anno in cui la dichiarazione si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 35133 del 29/11/2022 (Rv. 666409 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1427