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Notificazione nel domicilio fiscale – Cass. n. 34763/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica -Anagrafe ONLUS - Comunicazione di accoglimento o diniego di iscrizione - Notificazione nel domicilio fiscale - Notifica diretta alla persona fisica che rappresenta l'ente ex art. 145 c.p.c. - Ammissibilità.

 

In tema di anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del d.m. n. 266 del 2003 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del d.m. citato) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'amministrazione finanziaria - oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ex art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione ex art. 145 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34763 del 25/11/2022 (Rv. 666402 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145

 

Corte

Cassazione

34763

2022