Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Cass. n. 33079/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - documenti - Processo tributario - Obbligatorietà della lingua italiana - Ambito applicativo - Documenti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Facoltà del giudice.
Ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 33079 del 09/11/2022 (Rv. 666426 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_122, Cod_Proc_Civ_art_123