Svolgimento di attività sanitaria convenzionata con il SSN – Cass. n. 32765/2022
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ici - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobili di enti ecclesiastici - Svolgimento di attività sanitaria convenzionata con il SSN - Esclusione - Fondamento.
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della l. n. 222 del 1985, e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, anche se in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, poiché le tariffe convenzionali sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, escludendo che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, secondo modalità non commerciali.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 32765 del 07/11/2022 (Rv. 666395 - 01)