Atto impositivo per crediti tributari anteriori al fallimento – Cass. n. 11287/2023
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento -fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Atto impositivo per crediti tributari anteriori al fallimento - Legittimazione processuale del fallito - Condizioni - Inerzia della curatela - Nozione - Difetto di legittimazione del fallito - Natura dell'eccezione e rilevabilità.
Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11287 del 28/04/2023 (Rv. 667457 - 01)