Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - esenzioni ed agevolazioni (benefici) invim - Esenzione decennale per i benefici ecclesiastici - Applicazione in favore della Santa Sede - Esclusione - Fondamento.
In tema di INVIM, l'esenzione dall'imposta decennale, prevista dall'art. 8, comma 3, della l. n. 904 del 1977, non può essere riconosciuta all'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.), in quanto essa non è un beneficio ecclesiastico cd. congruabile, né è riconducibile alla categoria stessa dei benefici ecclesiastici, non avendo superato la presunzione contraria di cui all'art. 28 della l. n. 222 del 1985.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 35087 del 14/12/2023 (Rv. 669862 - 01)