Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Accertamento sintetico mediante redditometro - Scostamento biennale ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis - Natura di requisito di legittimità - Avviso per l'anno di imposta integrativo - Annullamento in separato giudizio con pronuncia passata in giudicato - Conseguente insussistenza dello scostamento.
Lo scostamento per almeno due periodi di imposta, previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, integra un requisito di legittimità dell'accertamento cd. redditometrico; esso non sussiste ove, nel separato giudizio avente ad oggetto l'avviso emesso proprio con riferimento all'anno di imposta integrativo, l'accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 35813 del 22/12/2023 (Rv. 669877 - 01)