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Accertamento tributario (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 01/03/2024 (Rv. 670226-01)

Sottoscrizione dei verbali di accesso effettuata da alcuni soltanto dei verificatori - Sufficienza ai fini della efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Ragioni - Conseguenze - Falsità di alcune sottoscrizioni a fronte di altre genuine - Irrilevanza.

In tema di accertamenti tributari, la sottoscrizione dei verbali di constatazione e di ogni singolo accesso da parte di uno solo dei verificatori è sufficiente ad attribuire agli stessi efficacia di prova piena ai sensi dell'art. 2700 c.c., atteso che nessuna norma prescrive l'esercizio congiunto delle relative competenze da parte dei funzionari dell'Amministrazione e che il conferimento dell'incarico ad una pluralità d'impiegati non comporta la formazione di un organo collegiale, né la configurabilità del verbale come atto amministrativo complesso o adottato di concerto, sicché non rileva, ai fini della validità del verbale, la falsità di taluna delle sottoscrizioni, quando ve ne siano altre genuine e idonee ad attribuire al verbale efficacia di piena prova sulla provenienza del documento e sulle dichiarazioni delle parti o altri fatti avvenuti in presenza degli impiegati o da essi compiuti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 01/03/2024 (Rv. 670226-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700