Pluralità di parti - Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Litisconsorzio nel secondo grado - Disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332