Imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16432 del 18/06/2025 (Rv. 675140 - 01)
Passività deducibili - Art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni - Debiti accertati con provvedimento giurisdizionale successivo all'apertura della successione - Ammissibilità ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Termine per la presentazione dell’istanza di rimborso - Decorrenza.
In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2, e 23, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990, la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, sempre che l'interessato ne dimostri l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, nei sei mesi successivi alla suddetta definitività; il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta, pagata senza tenere conto della passività decorre, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 346 del 1990, dalla definitività della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16432 del 18/06/2025 (Rv. 675140 - 01)