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Imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul)

Addizionale provinciale sull'energia elettrica - Concorso alla formazione del reddito imponibile - Principio di derivazione del reddito fiscale da quello contabile - Applicabilità - Deducibilità dei costi - Necessità di iscrizione della relativa posta nel conto economico - Appostazione nello stato patrimoniale - Equipollenza - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24470 del 03/09/2025 (Rv. 676521 - 01) In tema di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, l'art. 29, comma 4, della l. n. 428 del 1990 - secondo cui l'obbligo di comunicazione della domanda di rimborso all'Agenzia delle entrate sorge quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito imponibile - va interpretato, in applicazione del principio di derivazione del reddito fiscale da quello contabile, nel senso che il costo o l'onere fiscale deve risultare dal conto economico di bilancio (il quale espone il risultato economico dell'esercizio attraverso la rappresentazione dei costi, degli oneri, dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nell'esercizio), non essendo, pertanto, sufficiente, ai fini della relativa deducibilità, l'iscrizione della relativa posta nel solo stato patrimoniale.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 20818 del 2020 Rv. 659047 - 02

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