Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20127 del 24/09/2014
Accordo delle parti o mancata opposizione del convenuto - Necessità - Mancanza di una delle due condizioni - Conseguenze - Obbligo del giudice di decidere anche la domanda di quantificazione del danno - Sussistenza - Onere dell'istante di provare tutti gli elementi del danno - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20127 del 24/09/2014
Nel giudizio di risarcimento del danno, solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia all'"an debeatur"; in mancanza di una delle due condizioni, egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla (ricorrendo, se del caso alla forma di cui all'art. 279, n. 4, cod. proc. civ., e, per il merito, al disposto dell'art. 1226 cod. civ.), o per respingerla (quando non sia determinabile l'entità del danno), restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio. Ne consegue che, ove la limitazione dell'originaria domanda di pronuncia piena al semplice accertamento del diritto al risarcimento non possa operare a causa dell'opposizione di controparte, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati artt. 279, n. 4, cod. proc. civ. e 1226 cod. civ..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20127 del 24/09/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_279 quater
Massime precedenti Conformi: N. 23707 del 2009