risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - nozione - ambito – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 531 del 14/01/2014
Danno morale soggettivo, danno biologico, danno dinamico-relazionale - Configurabilità - Sussistenza del danno biologico per la liquidazione del danno morale - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 531 del 14/01/2014
In tema di danno non patrimoniale risarcibile, il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale non costituiscono conseguenza indefettibile della lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare caso per caso, nel rispetto del principio della "integralità" del risarcimento, se il danno non patrimoniale presenti o meno tutti i siffatti aspetti, a tal fine dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato ed individuare quali concrete ripercussioni negative si siano verificate sul valore-uomo. Ne consegue che la mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico-relazionale, quale conseguenza autonoma della lesione e pertanto, ove il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complesso assetto dei rapporti personali all'interno della famiglia, il danno non patrimoniale per lesione di interessi costituzionalmente protetti deve trovare ristoro nella tutela apprestata dall'art. 2059 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 531 del 14/01/2014