Danno non patrimoniale - Interruzione della somministrazione di energia elettrica - Risarcibilità - Esclusione - Ragioni - Mero inconveniente della vita quotidiana. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1766 del 28/01/2014
Il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1766 del 28/01/2014