risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014
Danno da usura psicofisica - Risarcibilità - Condizioni - Onere di allegazione e prova - Necessità - Mancata fruizione delle pause obbligatorie nella guida - Risarcibilità del danno non patrimoniale subito dal lavoratore - Allegazione e prova - Contenuto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014
Il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Ne consegue che, ai fini del risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie, nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall' art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 -, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l'inadempimento del datore di lavoro.
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