risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014
Risarcimento del danno - Danno biologico - Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano - Omnicomprensività di tutte le componenti - Mancata applicazione - Non conoscibilità della provenienza della tabella applicata né del suo criterio costruttivo - Incongruità della motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014
In tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte la componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di <<danno morale>>, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente, è incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014