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valutazione e liquidazione - invalidità personale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014

Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri - Commisurazione all'inabilità temporanea - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014


La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (sedici giorni), va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente liquidato il danno biologico "iure hereditatis" rapportandolo all'invalidità permanente totale, come se il danneggiato fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014