compensatio lucri cum damno" - notariato - responsabilità professionale Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 19/12/2014
Trasferimento di bene immobile - Fallimento anteriore del venditore - Conseguenze - Inefficacia dell'atto di acquisto verso i creditori - Responsabilità contrattuale del notaio rogante - Sussistenza - Criteri di liquidazione del danno da risarcire - Detrazione dal valore dell'immobile del vantaggio economico tratto dal temporaneo godimento del bene - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 19/12/2014
Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l'atto privo di effetti verso i creditori. Il bene, pertanto, deve essere restituito e l'acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio, detratto l'importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l'acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 19/12/2014