personalità (diritti della) - onore (reputazione) - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25423 del 02/12/2014 doppia
Lesione dell'onore a mezzo di atto scritto - Sentenza di condanna - Indicazione in sentenza del contenuto dello scritto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25423 del 02/12/2014
In tema di risarcimento del danno da lesione dell'onore e della reputazione a mezzo di un atto scritto, il "fatto" da cui sorge l'obbligazione risarcitoria è costituito dallo scritto che si assume diffamatorio, sicchè il giudice, nella ricostruzione del fatto, deve dare conto in motivazione dell'accertamento del contenuto dello scritto. (Nell'affermare questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, riconoscendo la responsabilità civile di un avvocato per le espressioni calunniose e offensive contenute in un atto difensivo e indirizzate al rappresentante dell'accusa, aveva omesso nella motivazione concreti riferimenti al contenuto dello scritto, limitandosi ad affermare genericamente le "gravi intemperanze" dell'avvocato; né tale omissione poteva ritenersi colmata dal passaggio motivazionale secondo cui lo scritto "implica la negazione del ruolo istituzionale d'un magistrato", affermazione, di per sé, costituente un giudizio e non una ricostruzione del fatto controverso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25423 del 02/12/2014