valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014
Sinistro stradale - Rendita erogata dall'assicuratore sociale ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis") - Detrazione delle somme corrispondenti all'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato - Necessità - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014
Le somme liquidate dall'inail in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita capitalizzata ex art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell'inail ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014