assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - Corte di Cassazione, Sez
Danno da "mala gestio" - Credito risarcitorio già eccedente il massimale al momento del sinistro - Liquidazione - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione - Credito risarcitorio originariamente inferiore al massimale - Criteri di liquidazione - Cumulo di rivalutazione e lucro cessante per ritardato adempimento di obbligazioni di valore - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014
Il danno da "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l'inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014