Interrogatorio formale - Dichiarazioni offensive dell'altrui reputazione - Valutazione - Apprezzamento rimesso al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 13/08/2015
In tema di risarcimento del danno, la valutazione sull'offensività e sulla lesività dell'altrui reputazione dell'espressione usata in sede di interrogatorio formale, nonché l'apprezzamento della stessa espressione come rientrante nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 13/08/2015