Danno derivante da un falso riconoscimento di paternità poi disconosciuto - "Compensatio lucri cum damno" con i benefici ricevuti dal danneggiato per l'adempimento degli obblighi di mantenimento - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16222 del 31/07/2015
In sede di liquidazione del danno inferto al figlio da un falso riconoscimento di paternità, poi disconosciuto, non si può tenere conto, a titolo di "compensatio lucri cum damno", dei benefici ricevuti dal danneggiato in conseguenza dell'adempimento, da parte del falso padre, degli obblighi di mantenimento, non potendosi configurare un effetto lucrativo derivante da prestazioni dovute da chi, a seguito del riconoscimento, seppur falso, abbia assunto lo "status" di genitore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16222 del 31/07/2015